Eredità e quota di legittima lesa: come vengono tassati gli accordi tra eredi?
Se un testamento lede la quota di legittima, gli eredi possono agire in giudizio con l’azione di riduzione o stipulare un accordo di reintegrazione. In quest’ultimo caso, la dichiarazione di successione non deve limitarsi a fotografare il testamento, ma deve riflettere le quote effettivamente spettanti agli eredi a seguito dell'intesa raggiunta. Sotto il profilo fiscale, la Corte di Cassazione (Sez. V Civile, Ord. n. 1141/2019) stabilisce un principio chiaro basato sugli effetti concreti dell'atto: l’accordo che si limita a ripristinare i diritti di riserva lesi mantiene il legame causale con la successione. Pertanto, la quota reintegrata viene attratta nel regime dell'imposta di successione; al contrario la parte dell'accordo che supera la quota di legittima, o che modifica l'assetto ereditario tramite una composizione transattiva con attribuzioni aggiuntive, esce dall'orbita dell'acquisto mortis causa. Tale eccedenza non beneficia della tassazione successoria e va assoggettata all'imposta di registro ordinaria, in base alla natura e agli effetti giuridici (anche traslativi) voluti dalle parti. In sintesi, l'imposta di successione si applica solo entro i limiti del ripristino della quota di legittima; qualsiasi attribuzione patrimoniale ulteriore o diversa costituisce un autonomo atto negoziale tra vivi, da tassare secondo le ordinarie regole dell'imposta di registro.

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