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Autorizzazioni per minori e incapacitati: dal Giudice Tutelare al Notaio

7 ott
Tempo di lettura: 1 min

La Riforma Cartabia della volontaria giurisdizione e le competenze notarili alternative al giudice tutelare.

I notai diventano attori in prima linea nei procedimenti di volontaria giurisdizione, ossia quei procedimenti non contenziosi ove un terzo (il giudice o il notaio) dotato di requisiti di imparzialità interviene, su richiesta della parte o delle parti, per la gestione di un negozio o di uno specifico affare.


Il nostro ordinamento non definisce in maniera chiara i procedimenti di volontaria giurisdizione ma si limita ad accumunarli sotto un unico titolo relativo ai procedimenti in camera di consiglio (artt. 737 c.p.c. ss.), applicabile a numerosi procedimenti disseminati sia nel codice civile sia nel codice di rito.

Per effetto dell’art. 21 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, attuativo della Legge delega 26 novembre 2021, n. 206 (cd. Riforma Cartabia), il legislatore ha attribuito ai notai competenza in materia di volontaria giurisdizione.


Ed infatti, le autorizzazioni per la stipula degli atti pubblici e delle scritture private autenticate nei quali interviene un minore, un interdetto, un inabilitato un soggetto beneficiario di amministrazione di sostegno, ovvero aventi ad oggetto beni ereditari, possono essere rilasciate, previa richiesta scritta da parte delle parti, personalmente o per il tramite dell’avvocato, dal notaio.

 
 
 

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